IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 1, lettera c),  recante  delega  al  Governo  per
procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti  e
dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti,  attraverso
l'ottimizzazione e la  concentrazione  dei  procedimenti  produttivi,
anche attraverso accorpamenti; 
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25,  recante  attribuzioni  del
Ministro della  difesa,  ristrutturazione  dei  vertici  delle  Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 agosto 1997; 
  Acquisiti il parere del Consiglio superiore delle  Forze  armate  e
quelli delle  competenti  commissioni  permanenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1,  comma
2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 novembre 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e
gli   affari   regionali   e   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                     Classificazione degli enti 
 
  1. Gli  enti  dell'area  tecnicoindustriale  ed  i  centri  tecnici
dell'area tecnicooperativa del Ministero della difesa si  distinguono
in  enti  dipendenti  dagli  ispettorati  di  Forza  armata  ed  enti
dipendenti dal Segretario generale. 
 
 
    

Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



    
           Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante  "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del  30
          gennaio 1996 - serie generale. Il testo dell'art. 1,  comma
          1,  lettera  c)  della  citata  legge  n.  549/1995  e'  il
          seguente: 
            " c)  procedere  alla  ristrutturazione  degli  arsenali,
          degli stabilimenti e dei centri tecnici,  razionalizzandone
          i  relativi  compiti,  attraverso  l'ottimizzazione  e   la
          concentrazione   dei   procedimenti    produttivi,    anche
          attraverso accorpamenti". 
            - La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante "Attribuzioni
          del Ministro della  difesa,  ristrutturazione  dei  vertici
          delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa"  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del  24  febbraio
          1997. 
            - La legge 15 marzo  1997,  n.  59,  recante  "Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997. 
            - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 28  dicembre
          1995, n. 549, anzidetta e'  il  seguente:  "2.  Il  Governo
          trasmette alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della
          Repubblica gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al
          comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte  delle
          competenti  commissioni  permanenti,   da   rendere   entro
          sessanta giorni dalla data di trasmissione".